Descrizione
OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione del rischio incendi boschivi in vista del periodo di grave pericolosità dichiarato per l’anno 2026 – Ordinanza Sindacale n° 10 del 11/06/2026
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15 giugno 2026 al 30 settembre 2026;
TENUTO CONTO del Regolamento di Polizia Rurale approvato in data 22/12/2015 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52;
SI COMUNICA ALLA CITTADINANZA
che in data 11/06/2026 è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n° 10, con decorrenza dal 15 giugno 2026 fino al15 ottobre 2026 – pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” - con la quale il Sindaco, quale ufficiale territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli di incendio che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Si avvisano pertanto i cittadini tutti, che hanno nelle loro disponibilità sul territorio di Caivano:
aree edificabili e non, poste sia all'interno che all'esterno del centro abitato, nonché terreni, aree verdi e spazi alberati, i quali omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea o anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, spesso occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi, nonché costituendo potenziale pericolo di caduta in caso di condizioni metereologiche avverse;
terreni, aree verdi, giardini privati, lasciati in stato di abbandono o di incuria, privi di recinzione, spesso in evidente degrado, diventati ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimore stabili di ratti, serpi e insetti che costituiscono pericolo di innesco di incendi e di roghi di rifiuti;
che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti richiamati nella predetta Ordinanza n° 10 del 11/06/2026, pubblicata in forma integrale sul sito del Comune, accertata dagli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.
Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.