Lo scioglimento si riferisce ai matrimoni celebrati con rito civile. La cessazione degli effetti civili si riferisce ai matrimoni celebrati con rito concordatario o con altri riti di culti ammessi nello Stato. Il divorzio è relativo a sentenze pronunciate all’estero.
La richiesta per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili può essere presentata da entrambi i coniugi o, se in disaccordo, da uno solo di essi al Tribunale Civile.
La richiesta può essere presentata solo se i coniugi sono separati legalmente da almeno tre anni.
Cosa occorre: |
Domanda di ricorso |
Dove andare: | Tribunale Civile nella cui giurisdizione si trova il Comune di residenza dei coniugi o di uno di essi. |
Notizie Utili: |
Il Presidente del Tribunale convoca i coniugi e valuta che le condizioni concordate siano adeguate alla piena tutela dei figli. Se non c’è l’accordo tra i coniugi viene prima tentata la via della riconciliazione, al cui fallimento fanno seguito eventuali provvedimenti temporanei necessari. Il Giudice Istruttore emette infine la sentenza, esecutiva a 30 giorni dalla notifica. |