La cittadinanza si acquista automaticamente:
– per filiazione;
– per nascita sul territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (Legge 5 febbraio 1992 n.91 art.1 comma1);
– per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
– per adozione durante la minore età della persona.
La cittadinanza si acquista a domanda:
1) per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità Consolare, Ministero dell’Interno) nei seguenti casi:
-discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:
-prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
– assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana;
– residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2) nato e residente sul territorio italiano legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
3) maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione;
– per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell’Interno, previa domanda al
Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
1) residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio (se l’interessato risiede all’estero sono necessari 3 anni dalla data del matrimonio);
2) iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia sui registri di stato civile;
3) assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;
4) assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;
Per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza delle seguenti condizioni:
1) dieci anni di residenza legale sul territorio italiano;
2) reddito sufficiente;
3) assenza di procedimenti penali a carico;
4) rinuncia alla cittadinanza d’origine.
Principale normativa di riferimento
Legge 91/1992 (`Nuove norme sulla cittadinanza, art. 5 e seguenti`)
Decreto del Presidente della Repubblica 572/1993 (`Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, art.1 co. 2 let. a)`)
Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 (`Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127`);
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
L’Ufficiale dello Stato Civile