“Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) non ha riproposto per il nuovo anno l’esenzione generale dall’imposta di bollo che era prevista fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 62, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale.
I cittadini potranno quindi utilizzare il servizio di ANPR solo per l’ottenimento di certificati anagrafici destinati ad un utilizzo per il quale è prevista una specifica norma di esenzione dall’imposta di bollo (ad esempio: uso separazione e divorzio, uso pensioni estere, uso adozione, ecc.). Non potranno invece estrarre da ANPR i certificati digitali per i restanti utilizzi, non essendo ancora disponibile il servizio di pagamento dell’imposta di bollo attraverso PagoPA come invece previsto dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 3 novembre 2021.
Sul sito di ANPR compare da inizio anno un messaggio in cui si informa che “La richiesta dei certificati in bollo, con esenzione dell’imposta ai sensi dell’art. 62, comma 3 del CAD, è temporaneamente sospesa” e conseguentemente si invita i cittadini a rivolgersi per tale tipologia di certificati presso gli uffici di anagrafe del Comune”.