20/06/2022 – ATTRIBUZIONE DEL COGNOME DEI GENITORI AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME DEI GENITORI AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA.

La Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, 1° comma, del codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.

L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e del figlio adottato.

Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comuneaccordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.

Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

Il Responsabile SS.DD.
Avv. Ida Carrara

Dichiarazione genitori attribuzione cognome