ATTRIBUZIONE DEL COGNOME DEI GENITORI AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA.
La Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, 1° comma, del codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e del figlio adottato.
Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comuneaccordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
Il Responsabile SS.DD.
Avv. Ida Carrara