Comunione e separazione dei beni

Dal 20 settembre 1975 per tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Gli sposi che intendono scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali devono dichiararlo all’Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco all’atto della celebrazione del matrimonio.
A coloro che avevano contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni. In ogni caso tale regime può essere modificato con Convenzione stipulata per atto notarile.

COMUNIONE DEI BENI
Significa che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente, a partire dal 20.09.1975, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. (Con gli artt. 177 – 178 e 179 del Codice Civile viene stabilita una distinzione tra i beni comuni dei coniugi, per cui la Legge ha disposto una particolare disciplina, ed i beni personali di cui ognuno può disporre liberamente, classificandoli in varie categorie).

SEPARAZIONE DEI BENI
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

SEPARAZIONE DEI BENI
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

Dove andare: (a seconda dei casi)
Ufficiale dello Stato Civile
Parroco
Notaio
Notizie Utili:

Il regime patrimoniale può essere mutato in ogni tempo con Convenzione stipulata per atto pubblico (Notaio). Tali Convenzioni non hanno valore per terzi se non sono annotate a margine dell’atto di matrimonio.